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REGOLAMENTO/ISTRUZIONE OPERATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE

per l’attribuzione del merito e la valorizzazione della funzione docente.

Revisione del 16/05/2019

 

Art.1 COMPOSIZIONE

Come da Legge 107/15, comma 129, in sostituzione dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297:

«Art. 11. ‐‐ (Comitato per la valutazione dei docenti). Presso ogni istituzione scolastica e educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato per la

valutazione dei docenti. 2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) (Omissis…) un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale (Omissis).”

 

Art. 2 MANDATO ISTITUZIONALE

La legge 107/15 istituisce il Comitato con il compito istituzionale di individuare i criteri per la attribuzione del merito docenti, come da art. 129: “Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale”.

Tali criteri sono modificabili e pubblicati entro il 31 ottobre di ogni anno, in caso di richiesta di revisione per intervenute modifiche e/o su richiesta del DS e/o del 50% più un membro del Comitato stesso.

Art. 3 CONVOCAZIONE

Il Comitato di Valutazione viene convocato con atto formale via mail dal Dirigente scolastico, che lo presiede, almeno 5 giorni prima della data individuata con l’indicazione dell’o.d.g., sentito il componente esterno individuato dall'Ufficio scolastico regionale.

Le riunioni vengono verbalizzate da un componente, scelto a turno tra i docenti e il genitore .

 

Art. 4 CONDUZIONE DELLE SEDUTE

 

Il dirigente effettua le relazioni introduttive, di processo e conclusive nelle sedute del comitato; fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai membri del comitato; il dirigente sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi per l’interpretazione autentica dei criteri

 

Art. 5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

I componenti sono vincolati alla scrupolosa osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.L.vo 196/2003 e da eventuali disposizioni specifiche contenute nel regolamento d’istituto.

 

In riferimento alle funzioni del CdV, comma 4 e 5 dell’art. 11 del TU 297/94, il presidente ricorda che tutti i membri del comitato sono:

  • equiparati agli incaricati del trattamento dei dati personali , cfr Regolamento UE 2016/679;

  • nessuna forma di responsabilità può essere addebitata ai membri del comitato per eventuali errori materiali o derivanti da dati erronei o mendaci presenti nelle dichiarazioni personali dei docenti.

 

Art. 6 VALIDITA’ DELLE SESSIONI DI LAVORO

In quanto organo non perfetto, le sessioni di lavoro del CdV sono valide alla presenza della maggioranza dei membri di diritto e le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

Art. 7 SURROGHE E SOSTITUZIONI

In caso di decadenza, trasferimento, rinuncia o dimissioni dei membri del CdV, ci si atterrà alle eventuali note esplicative del MIUR, fatti salvi il principio della legittimità delle elezioni da parte degli organismi preposti come da Legge 107/15 comma 129, i criteri deliberati dal Consiglio di istituto del 18/12/15 e del 10/02/16, e la legittimità di riunioni la cui validità è espressa dalla presenza della maggioranza degli aventi diritto.

 

Art. 8 DEFINIZIONE DEI CRITERI DI VALORIZZAZIONE DELLA FUNZIONE DOCENTE

Il comitato di valutazione dei docenti ex art. 11 del D.L.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 dell’art. 1 della legge 107/2015, in conformità con quanto previsto al comma 3 del predetto articolo 11, adotta i criteri per la valorizzazione dei docenti e l’accesso al fondo di cui ai commi 126, 127 128 del richiamato art. 1.

I criteri sono ispirati all’istanza del miglioramento progressivo dell’istituto, in coerenza con

  • le azioni della governance di Istituto,

  • il Rapporto di autovalutazione di istituto 2019

  • Il Piano di miglioramento

  • il Piano triennale dell’offerta formativa 2019- 22

 

L’attribuzione di somme a carico del fondo ai docenti di ruolo, in effettivo servizio nell’istituzione scolastica, viene effettuata annualmente dal dirigente scolastico secondo i criteri stabiliti dal Comitato di valutazione (CdV) .

I criteri stabiliti hanno validità annuale e saranno integrati o modificati per gli anni successivi, se necessario.

 

Art. 9 PRINCIPI GENERALI DI LAVORO E DI PROCESSO

 

I principi generali di lavoro e di processo nell’ individuazione dei criteri di valutazione sono :

  1. oggettività: il procedimento deve potersi basare su segni diagnostici selezionati, effettivamente verificabili e riscontrabili e non su apprezzamenti puramente discrezionali o soggettivi.

  2. conformità: il procedimento deve osservare le disposizioni normative; in particolare deve mantenere uno stretto rapporto di corrispondenza con i termini e i riferimenti della Legge 107/15. Il CDV individuerà, nelle le aree o parti previste della L.107/15 comma 129, i criteri che potranno trovare riscontro nelle attività della scuola e in evidenze oggettive ;

  3. miglioramento della scuola: il fine della valutazione è incentivare il miglioramento, individuale e di sistema, la cooperazione e la diffusione delle buone pratiche. Nel rispetto della valorizzazione individuale e dello spirito della legge, si eviterà la distribuzione a pioggia, nell’intento di esaltare la ricaduta dell’impegno nel miglioramento degli apprendimenti degli studenti, nell’organizzazione della scuola e nello sviluppo professionale;

  4. autovalutazione: il processo valutativo deve anche costituire un’opportunità per stimolare e orientare il docente in un percorso di auto-osservazione e fornire spunti e indicazioni utili per il proprio sviluppo professionale ;

  5. partecipazione: una buona pratica valutativa esige che il procedimento sia, oltre che valido anche trasparente e partecipato ;

  6. fattibilità: il procedimento valutativo deve risultare anche fattibile e compatibile con i vincoli e con i limiti imposti dalle risorse umane e dai tempi disponibili considerata l’organizzazione interna del lavoro ;

 

Art. 10 REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento è rivedibile su richiesta motivata del Ds e/o della maggioranza dei membri facenti parte.

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